Agenzia Generale di Pontedera
ASSISAI s.n.c.
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al numero 347/6080273 valendosi di medici abilitati alla rianimazione ed all'uso del defibrillatore a costi calmierati
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per la certificazione agonistica e non
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Delibera dei collegi dei Probiviri uscente e neo eletto
Alle ore 21,40 del 9 dicembre 2008, presso il circolo Abetone di S. Anna, si riuniscono i collegi dei Probiviri,
quello appena uscito e quello neo eletto, chiamati a pronunciarsi sulla sanzione inflitta dal Comitato CIMS al G.P.
Ospedalieri nella seduta del 16/10 u.s., consistente nella estromissione dal calendario, con esclusione della
loro marcia del 7 giugno 2009, per non aver osservato quanto previsto all'art. 21 del Regolamento, avendo
"organizzato", in data 12/10/2008, la 2a Mezza maratona di Pisa, promossa dall'"Associazione per donare la vita Onlus",
in concomitanza con la marcia di Quercianella.
Questa, in sintesi, la motivazione espressa dal Comitato con lettera raccomandata del 20/10/2008.
Sono presenti, per l'ex Collegio: il Presidente Favre Ferdinando; assenti Testai Renzo e Profili Gabriele. Per il nuovo
Collegio: il Presidente Dante Buonamici e Ricci Paola. Non partecipa alla riunione Paoli Giampaolo perché parte interessata.
Premesso che, in considerazione di quanto accaduto dopo la 1a edizione del 2007, con ammonizione del Comitato e lettera
di assicurazione degli Ospedalieri, sarebbe stato opportuno, a nostro parere, che le parti, ospedalieri, Associazione
e Comitato, avessero cercato di concordare la data di effettuazione della 2a edizione prima della elaborazione del
calendario annuale., soluzione peraltro che sarebbe stata facilmente risolta, stante la presenza di due spazi vuoti
nel calendario stesso.
Detto questo però bisogna rilevare che:
- l'art. 21 del Regolamento fa divieto di "organizzare" ...ecc. ma "organizzare" significherebbe ordinare, disporre
preparare e non autorizzare e collaborare, perché è su questi due punti che gli Ospedalieri sono stati puniti:
per avere autorizzato la gara con la firma di richiesta del loro Presidente alla Fidal e per aver collaborato
con l'Associazione per Donare la Vita; la differenza è sottile ma sostanziale, in altri termini, la sanzione
doveva essere applicata si, ma non per la firma alla Fidal ma per aver partecipato attivamente all'organizzazione
della gara, cosa più giusta e in sintonia con l'art. 21. Ma allora analogo provvedimento doveva essere adottato
anche nei confronti del G.P. Lammari, per la ½ maratona e per tutte quelle Società aderenti al trofeo che hanno
collaborato, ma di fatto "organizzato" la maratona e ½ maratona di Pisa, effettuate tutte in concomitanza con
altre manifestazioni del Trofeo delle 3 province.
- Ma se si vuol poi tralasciare questo aspetto che può generare anche perplessità, c'è un altro motivo molto più
significativo e determinante per un giudizio finale: la normativa vigente stabilisce divieti per i quali, in alcuni
casi, è prevista la sanzione e in altri no. Ma non si fa mai alcun riferimento che indichi quale sia l'organo cui
spetterebbe quantificare la punizione, laddove non sia espressa, come all'art. 21, né soprattutto di applicarla. A torto
il Comitato si è arrogato questo diritto pur non avendone il mandato. In modo inequivocabile l'art. 6 dello
Statuto afferma che "suo compito fondamentale ed unico è quello di coordinare, in nome e per conto delle Associazioni
o Gruppi aderenti, l'elaborazione del calendario....nonché di curarne il regolare svolgimento". Curarne il regolare
svolgimento significa intervenire preventivamente, cioè prima o durante lo svolgimento e non esercitare dopo una qualsiasi
azione punitiva.
Era il collegio dei probiviri che doveva essere casomai chiamato a pronunciarsi. L'istituzione cioè che ha il compito
di comporre contrasti e discordanze sulle interpretazioni dello Statuto e del Regolamento. Poi se lo avesse ritenuto opportuno,
avrebbe potuto richiedere il parere dell'Assemblea dei Presidenti, la cui massima autorità, si ricordi bene, è solo
intuibile perché mai espressamente dichiarata.
Occorre per questo un'urgente e accurata revisione sia dello Statuto che del Regolamento; norme chiare, regole precise,
che tengano conto dei mutamenti avvenuti e delle nuove realtà.
Pertanto, per tutte le ragioni suddette, all'unanimità, dichiariamo nullo il provvedimento punitivo contro il G.P. Ospedalieri,
consentendo a pieno titolo il loro reintegro nel Trofeo. Ciò vale anche per le società cui la sanzione era stata inviata
per conoscenza, anche se non motivata.
l'ex Presidente il neo Presidente
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