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Statuto del Comitato interprovinciale marce sportive
[Assemblea dei Presidenti e delegati del Comitato Interprovinciale Marce Sportive del 13 dicembre 2021 e
del 21 febbraio 2022]
Art. 1 - Costituzione e scopi.
È costituito il Comitato interprovinciale marce sportive (C.I.M.S.), quale associazione volontaria
di coordinamento delle attività che nel settore podistico amatoriale non competitivo promuovono e
organizzano Associazioni sportive e Enti, con sedi nelle Province di Livorno, Pisa e Lucca.
Art. 2 - Sede.
Il Comitato ha sede in Cascina (Pisa), località San Casciano, presso il Circolo ricreativo "Abetone", via
Tosco Romagnola n. 1418.
Art. 3 - Durata.
La durata di vita del Comitato è illimitata nel tempo, il suo scioglimento dovrà essere deliberato
dall'assemblea dei Presidenti o loro delegati con il quorum dei 2/3 delle Associazioni sportive e
Enti che organizzano una manifestazione in calendario.
Art. 4 - Carattere apolitico.
Il Comitato è apolitico e non può accogliere l'adesione di Associazioni sportive o Enti che siano emanazione diretta di partiti politici.
Art. 5 - Finalità ludico motoria.
Il Comitato ha come scopo quello di offrire, a tutti indistintamente, occasioni di moto e di sana pratica motoria, ricreativa e culturale, puramente amatoriale e non competitiva, attraverso la riscoperta delle bellezze della natura ed il loro godimento, nello spirito e secondo le direttive espresse dalla legge Regione Toscana n. 35 del 9 luglio 2003 e dall'art, 42 - bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
Art. 6 - Calendario.
Il Comitato ha come compito precipuo e unico quello di promuovere e coordinare, in nome e per conto delle Associazioni sportive e Enti aderenti, l'elaborazione annuale di un calendario di manifestazioni Podistiche denominato "Trofeo Tre Province", nonché curarne il regolare svolgimento, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, per esclusivi fini salutari, ricreativi e culturali.
Art. 7 - Organi del Comitato.
Organi del Comitato sono: l'Assemblea dei Presidenti o delegati;
Art. 8 - L’Assemblea dei Presidenti o delegati.
L'Assemblea dei Presidenti o delegati è composta dai Presidenti o delegati delle Associazioni
sportive ed Enti aderenti.
Art. 9 - Funzioni dell’Assemblea dei Presidenti o delegati.
L'Assemblea dei Presidenti o delegati ha il compito:
Art. 10 - Elezione del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Presidenti o delegati alla fine del triennio con le modalità così stabilite:
Art. 11 - Il Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni ed è formato da sette membri eletti tra i
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell'Assemblea dei Presidenti
o delegati di cui all'art. 10; a parità di voti risulta eletto il candidato vincitore del
maggior numero di trofei.
La riunione deve tenersi presso la sede sociale, ma occorrendo anche presso le sedi delle associazioni o enti aderenti, in luoghi dai medesimi predisposti. Ogni deliberazione del Consiglio direttivo è valida solo se adottata con la maggioranza dei presenti al consiglio e nessuna deliberazione può essere adottata se non sono presenti almeno la metà più uno dei membri, salvo urgenze e ratifica delle delibere in occasione di successivo Comitato regolarmente costituito; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. In caso di particolare urgenza, che rende indifferibile la decisione, l'Ufficio di presidenza può assumere deliberazioni che dovranno essere ratificate nel primo Consiglio successivo. All'Ufficio di presidenza è affidato altresì il compito di garantire la pratica attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio direttivo. E' compito del Consiglio direttivo vigilare sul rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento da parte delle Associazioni e Enti aderenti; apportare eventuali modifiche al solo Regolamento e alla applicazione di provvedimento disciplinari in caso di inadempienze.
Art. 12 - Il Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente del Consiglio direttivo, ad ogni effetto e in qualsiasi circostanza, rappresenta il Consiglio e il Comitato, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle dell'Ufficio di presidenza, convoca l'Assemblea dei Presidenti o loro delegati, su delibera del Consiglio direttivo. In sua assenza tali facoltà vengono assunte dal vicepresidente o da uno dei vicepresidenti.
Art. 13 - Il Collegio dei Sindaci revisori.
Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri i quali sono eletti secondo le modalità e tempi di elezioni del Consiglio direttivo, come previsto dall'articolo 10. Tale collegio dura in carica tre anni, si insedia entro trenta giorni dalla sua elezione ed elegge nel suo seno un Presidente. L'elezione alla carica di membro del Collegio dei Sindaci revisori è incompatibile con la elezione negli altri organi statutari del Comitato. In caso di eventuali dimissioni o di posti comunque rimasti vacanti si dovrà procedere alla originaria composizione numerica attingendo, in ordine, dalla graduatoria dei non eletti. Sarà dichiarato decaduto e quindi sostituito con le stesse modalità il membro che per più di quattro riunioni risulterà assente non giustificato. Il Collegio dei Sindaci revisori ha come compito principale l'esame formale e sostanziale delle scritture contabili e deve attestare le risultanze contabili e la consistenza finanziaria mediante una relazione che certifichi la correttezza delle stesse e che verrà letta in assemblea delle Associazioni sportive e degli Enti aderenti. Il Collegio dei Sindaci revisori potrà, anche nel corso dell'anno podistico, chiedere di eseguire verifiche contabili e patrimoniali.
Art. 14 - Il Collegio dei probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri i quali sono eletti secondo le modalità e tempi di elezione del Consiglio direttivo, come previsto dall'art. 10. Tale Collegio dura in carica tre anni, si insedierà entro trenta giorni dalla sua elezione ed eleggerà nel suo seno un Presidente. L'elezione nel Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'elezione negli altri organi statutari del Comitato. In caso di eventuali dimissioni o di posti comunque rimasti vacanti si dovrà procedere alla originaria composizione numerica attingendo, in ordine, dalla graduatoria dei non eletti. Sarà dichiarato decaduto e quindi sostituito, con le stesse modalità, il membro che per più di due riunioni risulterà assente non giustificato. Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente a comporre eventuali vertenze e discordanze sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché a dirimere eventuali contrasti insorti fra organi statutari del Comitato e Associazioni sportive o Enti aderenti oppure tra Associazioni e Enti aderenti tra di loro oppure tra podisti iscritti. Il Collegio dei Probiviri viene convocato esclusivamente su richiesta formale del Consiglio direttivo o di un quinto delle Associazioni sportive o Enti aderenti o di un numero di podisti pari al dieci per cento degli iscritti al Trofeo e le sue decisioni sono definitive e inappellabili.
Art. 15 – L’Assemblea dei Presidenti o delegati per la formazione del calendario.
La formazione del calendario deve avvenire nel corso di una assemblea delle Associazioni sportive e Enti aderenti che hanno rinnovato la loro adesione o hanno richiesto l'inserimento nel medesimo della propria manifestazione. L'adesione al calendario da parte delle Associazioni sportive e Enti aderenti deve essere rinnovata di anno in anno nei modi e nelle forme che verranno indicate a mezzo circolare dal Consiglio direttivo e comunque previo pagamento e sottoscrizione di polizza assicurativa, e condizione essenziale per l'accoglimento sarà la non competitività della manifestazione. Le Associazioni sportive e gli Enti aderenti dovranno dichiarare per iscritto di essere a conoscenza di quanto disposto dalla Legge Regionale n°35 del 9 luglio 2003 e successive modifiche, e quindi obbligarsi ad organizzare la propria manifestazione podistica per fini esclusivamente salutari e ricreativi, in assenza di qualsiasi aspetto competitivo, e dichiarare altresì di conoscere il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2010 sull'assicurazione obbligatoria degli atleti ed eventuali successive modifiche, impegnandosi ad assicurare i podisti iscritti alla marcia, siano o meno iscritti ad un'Associazione sportiva o Ente aderente.
Art. 16 - Calendario delle marce.
Avvenuta la formazione del calendario, il Consiglio direttivo deve provvedere alla stampa ed alla divulgazione del medesimo. Dovranno chiaramente essere indicati:
Art. 17 - Trofeo delle tre province.
Hanno diritto di ricevere ricevere il "Trofeo delle tre Province", il "Trofeo Ragazzi" o il "Mini Trofeo" (ex "Riconoscimento") tutti coloro che abbiano percorso il minimo dei chilometri o abbiano effettuato il minimo di marce deliberate dal Consiglio direttivo per l'anno in corso e indicato in calendario e che abbiano versato entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo la relativa quota di adesione. Così pure per eventuali altri premi che dovessero essere istituiti. Il "Trofeo delle tre Province", il "Trofeo Ragazzi" e il "Mini Trofeo" (ex "Riconoscimento") devono consistere in un oggetto scelto dal Consiglio direttivo di anno in anno sulla base delle disponibilità finanziarie. Deve comunque simboleggiare nel migliore dei modi l'attività sportiva praticata. Al fine di promuovere ed incoraggiare una più larga partecipazione alle manifestazioni iscritte in calendario o premiare coloro che allo stesso dimostrano maggiore fedeltà, è concessa facoltà al Consiglio direttivo di istituire premi aggiuntivi al "Trofeo delle tre Province", il "Trofeo Ragazzi" e il "Mini Trofeo" (ex "Riconoscimento"). La consegna dei premi deve avvenire nel corso di una cerimonia il cui programma viene di volta in volta fissato dal Consiglio direttivo.
Art. 18 - Periodo di svolgimento del calendario.
Il periodo di svolgimento del calendario coincide con l’anno solare, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
Art. 19 - Entrate del Comitato.
Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede attraverso i seguenti apporti:
E' facoltà del Consiglio direttivo stabilire se il ricavato di una o più manifestazioni debba essere devoluto in opere di solidarietà e beneficenza.
Art. 20 – Rendiconto.
Ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, il Consiglio direttivo in carica trasmette ai podisti iscritti al trofeo, tramite i Presidenti delle Associazioni o Enti aderenti, un rendiconto certificato dai Sindaci Revisori, ove sono rappresentate le consistenze finanziarie e patrimoniali del Comitato, nonché le entrate e le uscite dell'anno. E' a questo scopo convocata un'assemblea informativa dei Presidenti o delegati, a cui è sottoposta l'approvazione del rendiconto.
Art. 21 – Rimborsi spese.
L'attività in favore del Comitato è volontaria e gratuita.
Art. 22 – Responsabilità delle Associazioni sportive e Enti aderenti.
Non essendo propri del Comitato compiti di carattere organizzativo, ma solo ed esclusivamente semplici compiti di coordinamento in un calendario delle attività che in comune, di anno in anno, le Associazioni sportive ed Enti aderenti decidono di svolgere, così come previsto nell'art. 1 del presente Statuto, non possono fare carico al suddetto Comitato responsabilità riguardanti danni a persone e cose, ivi compresi i diretti partecipanti, prodottisi nel corso dello svolgimento delle manifestazioni iscritte nel calendario del "Trofeo delle tre Province". E' di esclusiva responsabilità delle associazioni o enti organizzatori delle manifestazioni tutelarsi contro simili eventualità, mediante idonee coperture assicurative, di partecipanti iscritti o non iscritti ad associazioni podistiche, secondo le leggi in vigore. All'atto dell'iscrizione al Trofeo o all'adesione alle singole marce, e tale formalità sarà curata dall'Associazione sportiva o Ente aderente, il podista dichiara di essere a conoscenza della norma che precede e di esonerare da ogni responsabilità il Consiglio direttivo. E' di competenza dell'associazione o ente organizzatore accertarsi della idoneità fisica del podista alla manifestazione organizzata secondo le leggi in vigore. E' fatto obbligo al Consiglio direttivo, prima di procedere alla iscrizione della manifestazione in calendario, pretendere il rilascio da parte delle Associazioni e G.S. aderenti di una specifica dichiarazione di accettazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 23 – Conoscenza dello Statuto.
Con la richiesta presentata al Consiglio direttivo per la iscrizione della loro manifestazione in calendario e con l'avvenuto inserimento della stessa nel medesimo, le Associazioni e gli Enti aderenti danno atto di avere preso visione del presente statuto, di accettarlo in ogni sua parte nonché di considerarsi a tutti gli effetti, anche a quelli di legge, firmatari del medesimo.
Art. 24 – Approvazione e modifica dello Statuto.
La modifica e l'approvazione dello Statuto spetta all'Assemblea dei Presidenti o delegati, appositamente riunita, con la maggioranza dei voti dei presenti all'assemblea, secondo il peso in voti stabilito dall'articolo 8. L'iniziativa per la modifica o approvazione spetta al Consiglio direttivo, che la delibererà al suo interno a maggioranza, oppure ad una richiesta avanzata da almeno dieci Presidenti di Associazioni sportive o Enti aderenti. La proposta deve essere trasmessa al Consiglio, il quale provvederà alla pubblicazione sul sito del Comitato e alla trasmissione alle Associazioni sportive ed Enti aderenti almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea. Quando la proposta è formulata dal Consiglio direttivo, dovrà essere pubblica e trasmessa con le stesse modalità
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